Per contributi o donazioni volontarie a favore di una associazione culturale (rientrante come ente del Terzo Settore) sia per il privato (persona fisica) sia per l’azienda / ente societario, alla luce del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (“Codice del Terzo Settore”).
PARAMETRI DI LEGGE PER EROGAZIONI LIBERALI
Riferimenti normativi
Le erogazioni liberali a favore dell’Associazione Culturale “RESPIRO e RINASCITA aps” sono disciplinate dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare dagli articoli 79 e 83, che regolano il trattamento fiscale delle liberalità effettuate a favore degli enti del Terzo Settore (ETS).
L’associazione dichiara di:
- essere un ente senza scopo di lucro, iscritto ASSOCIAZIONE RESPIRO E RINASCITA APS , Repertorio: 119127, Codice fiscale: 92050790267, Iscritto nella sezione in data 23/08/2023
- destinare le somme ricevute esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e statutarie, senza fini commerciali;
- ricevere liberalità in denaro o in natura, tracciabili ai sensi della normativa vigente (bonifico, carta, assegno non trasferibile, ecc.);
- rilasciare ricevuta nominativa valida ai fini fiscali, conforme all’art. 83 del D.Lgs. 117/2017.
Benefici fiscali per il donatore
1. Persone fisiche (art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017)
Le persone fisiche che effettuano donazioni a favore dell’associazione possono scegliere una delle seguenti agevolazioni:
- Detrazione IRPEF del 30% sull’importo donato, fino a un massimo di € 30.000 per periodo d’imposta;
- In alternativa, deduzione dal reddito complessivo netto fino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (l’eventuale eccedenza è riportabile nei quattro anni successivi).
2. Aziende e soggetti titolari di reddito d’impresa (art. 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017)
Le imprese e gli enti commerciali possono dedurre dal reddito complessivo netto le erogazioni liberali effettuate a favore dell’associazione, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
L’eventuale eccedenza può essere riportata in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi.
Requisiti per la validità fiscale della donazione
Affinché la donazione sia fiscalmente riconosciuta:
- Deve essere volontaria e senza contropartita (non può configurare una prestazione o un servizio).
- Deve essere tracciabile: il pagamento deve avvenire con strumenti identificabili (bonifico bancario, carta di credito/debito, assegno non trasferibile, ecc.).
- L’associazione rilascia ricevuta nominativa con:
- Dati del donatore;
- Importo e data del versamento;
- Modalità di pagamento;
- Dicitura:
“L’erogazione è effettuata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed è destinata alle attività istituzionali e statutarie dell’associazione, senza fini di lucro.”
- Per importi superiori a € 77,47 la ricevuta è soggetta a marca da bollo da € 2,00 (cartacea)
Informazioni per il donatore
- La presente informativa soddisfa gli obblighi di trasparenza previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa fiscale vigente.
- Il donatore è tenuto a conservare la ricevuta originale (cartacea ) come documento giustificativo ai fini della detrazione o deduzione fiscale.
- L’associazione è tenuta a conservare copia della ricevuta e a registrare la liberalità nei propri registri contabili.
Riferimenti normativi sintetici
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) – art. 79 (regime fiscale), art. 83 (erogazioni liberali)
- D.P.R. 642/1972 – Imposta di bollo
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 39/E del 19/08/2005 e n. 7/E del 25/06/2021 (chiarimenti operativi)




