Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del
Terzo Settore denominato: “Associazione RESPIRO E RINASCITA aps”.
Esso assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, autonoma, indipendente e
aconfessionale, fondata su principi democratici.
L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti nella
denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro
unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
L’associazione ha sede legale in via San Martino Solferino n° 4 nel comune di Castelfranco Veneto.
Il trasferimento della sede legale deliberata dall’Organo di amministrazione detto anche Consiglio
Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.L, delle relative norme di attuazione, della legge
regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale
regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al
Codice civile.

ART. 3
(Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione
ha lo scopo di sensibilizzare l’interesse generale della comunità alla promozione dei valori umani, in
particolar modo la libertà di pensiero, coscienza ed espressione, il diritto all’inviolabilità, alla dignità, al
rispetto della Persona, il contrasto ad ogni tipo di discriminazione. L’associazione opera con attività di
tipo socioculturale, aggregative e di utilità sociale nell’ambito:

  • Culturale, storico, artistico;
  • Sociale, ambientale, naturalistico;
  • Scientifico, salutistico e del benessere;
  • educativo;
  • della tutela dei diritti.
    Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
    avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono quelle indicate
    all’art. 5 del D.lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:
  • lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
    53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
    educativa;
  • lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
    dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione della cultura
    dell’autosufficienza alimentare edil sostegno dei piccoli produttori biologici biodinamici stabilendo
    con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione con esclusione dell’attività,
    esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla
    tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
  • lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.L;
  • lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
    sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
    volontariato e delle attività di interesse generale;
  • lett.k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • lett. u) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
    attività di interesse generale;
  • lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della
    difesa non armata;
  • lett.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
    consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e
    delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8
    marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24
    dicembre 2007, n. 244;
  • lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.
    A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
  • Organizzazione, ideazione, realizzazione e gestione di percorsi formativi, educativi, culturali e
    di crescita personale e collettiva in qualsiasi forma, come ad esempio corsi, seminari, processi
    formativi teorici e/o pratici, atti a promuovere, a diffondere le tematiche di cui l’associazione
    intende occuparsi (agricoltura, mestieri antichi, apicoltura e altro) e a far crescere le relative
    consapevolezze e competenze nelle persone, comprese quelle per le nuove generazioni,
    favorendo lo sviluppo dei talenti, del pensiero critico, nel rispetto di ogni forma di vita.
  • Istituzione al proprio interno di GAS (gruppi di acquisto solidale) di cui all’articolo 1, comma
    266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Organizzazione di reti di collaborazione tra singoli
    individui, famiglie, associazioni e ONG, anche internazionali.
  • Promozione del ruolo esclusivo della famiglia riguardo alla salute, la cura ed il benessere dei
    figli.
  • Organizzazione di gruppi di studio, di ricerca e di lavoro in generale.
  • Organizzazione e promozione di eventi quali conferenze, seminari, convegni, mostre, rassegne,
    manifestazioni, spettacoli, festival, raduni e feste in generale.
  • Organizzazione di gruppi di lavoro che abbiano come scopo la tutela e la conservazione di semi
    di particolare importanza per la salvaguardia delle tipologie agricole autoctone,
  • Organizzazione di attività all’aperto e turistiche quali passeggiate, escursioni guidate, gite,
    soggiorni e viaggi in generale.
  • Organizzazione di incontri d’informazione, percorsi formativi e corsi.
  • Organizzazione di eventi di coesione sociale non espressamente riportati nei punti precedenti.
  • Organizzazione di attività editoriali, radiofoniche, cinematografiche, televisive e via
    internet/web.
  • Organizzazione di iniziative per il rispetto e la protezione dell’ambiente e per la valorizzazione
    del patrimonio boschivo, faunistico e paesaggistico, promozione, inoltre,della cura della
    bellezza, della spiritualità e dell’umanità come elementi qualitativi del fare umano, realizzando
    spazi, realtà e mondi in cui questi possano trovare la propria espressione e missione.
  • Promozione della coltivazione della terra e della creazione di network (reti territoriali), anche
    con altri gruppi e/o associazioni, incentivando anche la nascita di nuove realtà agricole.
  • Collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per conseguire lo
    scopo sociale.
    Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita attività diverse, secondarie e
    strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017 s.m.i.,
    secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata da parte del
    Consiglio Direttivo.
    L’associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
    trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute
    nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
    L’associazione di promozione sociale opera su scala globale e ha durata illimitata.

ART. 4
(Ammissione)

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si
impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
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Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il
loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo
richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del
minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico
nazionale (RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.
Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo
e-mail e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale, il quale potrà
partecipare alle assemblee con diritto di voto in rappresentanza del minore.
Il Consiglio Direttivo formalizza l’ammissione, che da diritto all’iscrizione all’associazione su domanda
dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività
d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il ConsiglioDirettivo comunica la decisione all’interessato entro 60
giorni motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non
rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5
(Diritto e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il
    pagamento della quota associativa;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore, rispettare
    il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa o eventuali quote straordinarie, e i corrispettivi specifici per la
    partecipazione alle attività di interesse generale secondo l’importo, le modalità di versamento e i
    termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6
(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato e il rapporto con l’associazione decadono per dimissioni, per scioglimento
volontario dell’associazione, per decesso, per revoca della qualifica di associato a seguito della perdita
dei requisiti richiesti dallo statuto, per espulsione o radiazione deliberata dagli organi sociali
dell’associazione conseguentemente alla violazione e/o inottemperanza delle norme statutarie e/o a
quanto prescritto con le delibere adottate dagli organi sociali, per comprovata responsabilità di atti
contrari ai principi ispiratori dell’associazione, per procurato turbamento, nocumento e/o pregiudizio
morale e materiale all’organizzazione associativa e/o ai singoli associati con la propria condotta. In
caso di sospensione dell’associato decade ogni diritto a questi riconosciuto dallo statuto e potrà
riacquisirne il pieno possesso al momento della riammissione.
La competenza in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, alla sospensione,
all’espulsione e relativa ammissione dei soci è in capo al Consiglio Direttivo dell’associazione e degli
eventuali organi disciplinari della rete associativa a cui l’associazione aderisce. In ogni caso la delibera
di esclusione va ratificata alla prima assemblea utile.
Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, tramite raccomandata R.R. o
mezzi equipollenti in base al principio dies a quo entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è
stato comunicato, all’assemblea sociale che delibera sulla richiesta in occasione della prima
convocazione utile, se non esplicitamente convocata.
Contro le deliberazioni degli organi disciplinari dell’eventuale rete associativa a cui l’associazione
aderisce, il socio può ricorrere direttamente agli organi statutari competenti di tale rete associativa,
con le modalità previste dallo statuto della stessa.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di
chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo
versato.
Inoltre in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti il socio
decade automaticamente dall’associazione.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8
(Gli organi sociali)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con
il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di tre associati. Per gli enti aderenti potrà esercitare il diritto di voto e candidarsi alle cariche
sociali il rappresentante legale dell’ente o suo delegato. Al pari delle persone fisiche, l’ente aderente
ha diritto ad un solo voto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante
avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data
della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.Tale
comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o canali di comunicazione telematica alternativi,
spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della
riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 3/4 degli associati o quando l’organo
amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, le decisioni vengono approvate a maggioranza
dei presenti.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9
(L’assemblea)

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con
il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di tre associati. Per gli enti aderenti potrà esercitare il diritto di voto e candidarsi alle cariche
sociali il rappresentante legale dell’ente o suo delegato. Al pari delle persone fisiche, l’ente aderente
ha diritto ad un solo voto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante
avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data
della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.Tale
comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o canali di comunicazione telematica alternativi,
spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della
riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 3/4 degli associati o quando l’organo
amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, le decisioni vengono approvate a maggioranza
dei presenti.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e
conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
    responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assemblear!;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
    competenza

ARI. 11
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno % degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione
nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno % degli associati.

ART. 13
(Organo di amministrazione)

II Consiglio Direttivo amministra l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 7
membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate e gli enti aderenti. Dura in carica per n. 4
anni e i suoi componenti possono essere rieletti, il numero verrà di volta in volta deciso dall’assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà
tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale
dell’Organo.
Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l’intero Organo di amministrazione si
intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.
Si applica l’artìcolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica
l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza
non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

  • elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed altre eventuali cariche sociali;
  • determina l’importo della quota associativa annuale;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone
    all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione
    economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
  • disciplina l’ammissione degli associati e l’esclusione degli stessi;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
    Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non
    sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova
    che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo
    ed è nominato dall’insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14
(II Presidente)

II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente
l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione
del nuovo organo di amministrazione che poi provvedere ad eleggere le cariche sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in
merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 15
(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’ari. 30 del D. Lgs.
117/2017.
L’organo di conlrollo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetlo dei principi di corretta
    amminislrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
    funzionamento
  • esercita compiti di moniloraggio dell’osservanza delle finalilà civiche, solidarisliche e di ulililà
    sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatlo in conformila alle linee guida di cui all’articolo
  1. Il bilancio sociale da allo degli esili del moniloraggio svollo.
    Il componenle dell’organo di conlrollo può in qualsiasi momenlo procedere ad alii di ispezione e di
    conlrollo e, a lai fine, può chiedere agli amminislralori nolizie suH’andamenlo delle operazioni sociali o
    su delerminali affari.

ART. 16
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore
contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17
(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo,
e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i
libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata
formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 19
(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i
beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può
essere consultato dagli associati.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché
l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento
delle finalità previste

ART. 21
(Bilancio)

II bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto
ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve
rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro
unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno

ART. 22
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017

ART. 23
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56
comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche
le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale
rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede
dell’associazione.

ART. 24
(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36
del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento adottato dall’associazione.

ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per
la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione

ART. 27
(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.
117/2017.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico

ART. 30
(Norma transitoria)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che
    risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del
    Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione
    autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano
    applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile
    nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico
    solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.